Mantenimento figli maggiorenni: ultime sentenze (2023)

Table of Contents
Figlio maggiorenne: non ha un diritto al mantenimento perenne Determinazione dell’assegno di mantenimento Obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni e principio di autoresponsabilità Revoca dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne: cosa deve valutare il giudice? Diritto dall’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni: onere della prova Figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente Maggiorenni non autosufficienti Riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni È legittimo negare il mantenimento al figlio avviato alla carriera di avvocato? Assegno di mantenimento per i figli: a quali esigenze deve rispondere? Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne con ritardo psico -motorio Diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente: presupposti Ripetibilità delle somme versate al figlio maggiorenne Cessazione obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne Accertamento del dovere di mantenere i figli maggiorenni Figli maggiorenni portatori di handicap grave Mantenimento dei figli maggiorenni Figli maggiorenni: la perdita dell’occupazione Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: limiti Raggiungimento dell’autosufficienza economico reddituale Mantenimento dei figli maggiorenni: l’onere della prova Riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni Studente universitario con un lavoro part-time Obbligo dei genitori al mantenimento dei figli Mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti: quando l’obbligo viene meno? Revoca dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne Inadempimento dell’obbligo di mantenimento in favore dei figli Cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli non autosufficienti Variazione delle modalità di mantenimento del figlio maggiorenne Assegno di mantenimento al maggiorenne non autosufficiente

Obbligo dei genitori di mantenere i figli anche dopo la maggiore età in caso di mancato raggiungimento dell’indipendenza economica.

Indice

  • 1 Figlio maggiorenne: non ha un diritto al mantenimento perenne
  • 2 Determinazione dell’assegno di mantenimento
  • 3 Obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni e principio di autoresponsabilità
  • 4 Revoca dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne: cosa deve valutare il giudice?
  • 5 Diritto dall’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni: onere della prova
  • 6 Figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente
  • 7 Maggiorenni non autosufficienti
  • 8 Riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni
  • 9 È legittimo negare il mantenimento al figlio avviato alla carriera di avvocato?
  • 10 Assegno di mantenimento per i figli: a quali esigenze deve rispondere?
  • 11 Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne con ritardo psico -motorio
  • 12 Diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente: presupposti
  • 13 Ripetibilità delle somme versate al figlio maggiorenne
  • 14 Cessazione obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne
  • 15 Accertamento del dovere di mantenere i figli maggiorenni
  • 16 Figli maggiorenni portatori di handicap grave
  • 17 Mantenimento dei figli maggiorenni
  • 18 Figli maggiorenni: la perdita dell’occupazione
  • 19 Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: limiti
  • 20 Raggiungimento dell’autosufficienza economico reddituale
  • 21 Mantenimento dei figli maggiorenni: l’onere della prova
  • 22 Riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni
  • 23 Studente universitario con un lavoro part-time
  • 24 Obbligo dei genitori al mantenimento dei figli
  • 25 Mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti: quando l’obbligo viene meno?
  • 26 Revoca dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne
  • 27 Inadempimento dell’obbligo di mantenimento in favore dei figli
  • 28 Cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli non autosufficienti
  • 29 Variazione delle modalità di mantenimento del figlio maggiorenne
  • 30 Assegno di mantenimento al maggiorenne non autosufficiente

Figlio maggiorenne: non ha un diritto al mantenimento perenne

Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistenti i presupposti per la persistenza del diritto all’assegno di mantenimento da parte di una figlia, ormai trentenne, convivente con uno dei genitori, evidenziando come l’età della stessa e la sua condizione di madre non economicamente autonoma avrebbero dovuto, responsabilmente, portarla a far ricorso a strumenti di sostegno sociale).

Cassazione civile sez. I, 07/10/2022, n.29264

Determinazione dell’assegno di mantenimento

In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell’assegnodimantenimentoin favore del coniuge economicamente più debole e deifigliminorenni omaggiorennima non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, all’accertamento dei quali l’ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria.

Cassazione civile sez. I, 19/07/2022, n.22616

Obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni e principio di autoresponsabilità

L’assegno corrisposto per il mantenimento del figlio non è una rendita o un vitalizio sine die, tale da esonerare il figlio dall’impegno per la ricerca di attività lavorativa ed il raggiungimento di un’autosufficienza economica. Il c.d. ‘principio di autoresponsabilità’ deve infatti guidare il figlio maggiorenne percettore del contributo, per cui se da un lato il figlio ha diritto al mantenimento per svolgere un percorso formativo che gli consenta di ottenere uno strumento utile ad inserirsi nel mondo del lavoro, dall’altro lato non può essergli consentito di fare abusivo affidamento sull’obbligo di mantenimento dei genitori, senza attivarsi per l’effettivo raggiungimento della piena autonomia economica.

Corte appello Perugia sez. I, 15/07/2022, n.366

Revoca dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne: cosa deve valutare il giudice?

In tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il giudice a cui sia chiesta la revoca del corrispondente assegno, in ragione del reperimento da parte del figlio di un’occupazione lavorativa, è chiamato a valutarne in concreto il raggiungimento dell’indipendenza economica.

Cassazione civile sez. I, 12/07/2022, n.22076

Diritto dall’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni: onere della prova

Ai fini dell’accoglimento della domanda di assegno di mantenimento per un figlio (ultra)maggiorenne è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso – ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l’idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.

Corte appello Cagliari, 06/05/2022, n.224

Figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente

La prova del diritto all’assegno di mantenimento per un figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente sarà tanto più lieve per il figlio appena maggiorenne, quando lo stesso abbia intrapreso un serio e non pretestuoso studio universitario; sarà invece più gravosa per il “figlio adulto” in ragione del principio dell’autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all’impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.

Corte appello Cagliari, 06/05/2022, n.224

Maggiorenni non autosufficienti

L’obbligo di mantenimento dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, può essere adempiuto dai genitori, in sede di separazione personale, mediante un accordo il quale, anziché attraverso una prestazione patrimoniale periodica, o in concorso con essa, attribuisca o li impegni ad attribuire ai figli la proprietà di beni mobili o immobili. Detto accordo non realizza una donazione in quanto assolve a una funzione solutoria-compensativa dell’obbligazione di mantenimento e costituisce applicazione del principio della libertà dei soggetti di perseguire con lo strumento contrattuale interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

(Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di reintegrazione della legittima, il giudice adito, esclusa la natura donativa dell’atto impugnato, in quanto posto in essere in esecuzione delle condizioni di separazione consensuale a suo tempo pattuite tra il “de cuius” e la prima moglie, ha rigettato la domanda proposta dall’attrice, quale seconda moglie di quest’ultimo, nei confronti della convenuta, figlia del primo matrimonio e beneficiaria dell’atto di cessione concluso “una tantum” quale concorso al suo mantenimento in luogo del pagamento dell’assegno periodico).

Tribunale Civitavecchia, 28/03/2022, n.428

Riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni

Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

Cassazione civile sez. I, 11/03/2022, n.8049

È legittimo negare il mantenimento al figlio avviato alla carriera di avvocato?

Giusto tagliare il mantenimento al figlio avviato alla carriera di avvocato. Lo ritiene la Cassazione dando ragione a un padre che chiedeva la riduzione dell’assegno verso l’ex e i figli maggiorenni, i quali vantavano, in modo differente, una certa solidità economica. In particolare, uno di essi aveva completato l’università e si avviava alla carriera professionale come avvocato. La Suprema corte ha confermato così la decisione della corte territoriale che aveva ridotto quasi della metà l’assegno spettante ai figli. Per i giudici di legittimità la scelta di diminuire l’entità dell’assegno risponde al criterio di proporzionalità ed è parametrata all’attuale condizione economica e alle esigenze dei figli stessi, i quali, stanno iniziando a entrare nel mondo del lavoro e, nello stesso tempo, completando il proprio progetto formativo.

Cassazione civile sez. I, 08/02/2022, n.4035

Assegno di mantenimento per i figli: a quali esigenze deve rispondere?

L’importo dell’assegno di mantenimento per i figli minori o per quelli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti deve risultare idoneo a garantire all’avente diritto la soddisfazione di molteplici esigenze non limitate al solo aspetto alimentare, ma estese anche a quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, in misura adeguata alla sua età e al tenore di vita della famiglia, quale può desumersi dalla valutazione delle risorse economiche disponibili da parte di entrambi i genitori.

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2021, n.41919

Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne con ritardo psico -motorio

La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su di un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto (nella specie, i problemi lamentati dal figlio, ossia ritardo psico-motorio e conseguenti difficoltà nell’apprendimento, rendevano doveroso il mantenimento da parte del padre, nonostante il figlio a 35 anni non avesse ancora concluso l’Università).

Cassazione civile sez. I, 15/12/2021, n.40283

Diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente: presupposti

In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.

Cassazione civile sez. I, 03/12/2021, n.38366

Ripetibilità delle somme versate al figlio maggiorenne

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., tenuto conto di un quadro giurisprudenziale composito, di alcune, interconnesse questioni in tema di assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, così declinate: a) se i crediti afferenti agli assegni che traggono pretesto dalla crisi del rapporto di coniugio ripetano tutti indistintamente i caratteri della irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità propri dei crediti alimentari; b) se tali caratteri possano farsi dipendere dall’entità delle somme erogate e se, in particolare, ne sia obbligatorio il riconoscimento in presenza di importi di ammontare modesto che inducano a ravvisare la destinazione paraalimentare; c) se, nel caso in cui sia in discussione la non debenza dell’assegno, sia possibile scorporare da esso, al fine di riconoscervi i caratteri di cui sopra, la quota avente destinazione para-alimentare; d) se il regime giuridico individuato in base all’accertamento da condursi in relazione al punto a) sia estensibile anche all’assegno in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti di cui venga accertato l’indebito.

Cassazione civile sez. I, 24/11/2021, n.36509

Cessazione obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne

La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere valutata caso per caso dal giudice, atteso che il diritto del figlio al mantenimento durante gli studi si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità , inclinazioni e aspirazioni purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori.

Tribunale Torino sez. VII, 26/10/2021, n.4720

Accertamento del dovere di mantenere i figli maggiorenni

In tema di assegno di mantenimento dei figli maggiorenni l’art. 337 -septies c.c. non richiede espressamente, ai fini della decisione sulla spettanza dell’assegno in questione, né la valutazione della situazione economica del genitore obbligato – rilevante ai soli fini della determinazione del quantum – né il compimento di un’età determinata, dopo la quale il figlio perde il diritto al mantenimento. La norma, infatti, impone semplicemente al giudice di accertare, valutate le circostanze del caso concreto, se i figli siano o meno economicamente indipendenti.

L’accertamento in questione coinvolge diversi profili, fra cui quello relativo alla valutazione della condotta del figlio che ancora non ha trovato un’occupazione dopo il raggiungimento della maggiore età , in quanto vi è una stretta e necessaria correlazione tra diritto -dovere all’istruzione ed all’educazione e diritto al mantenimento, nel senso che il dovere dei genitori di educare, istruire e mantenere i figli, previsto dall’art. 30, comma 1 Cost, ricomprende anche quello di consentire loro di portare a termine un progetto formativo in linea con le loro capacità , inclinazioni e aspirazioni, tenuto conto della meritevolezza dei risultati conseguiti e in presenza, ovviamente, di una oggettiva possibilità economica dei genitori.

Corte appello Palermo sez. I, 30/09/2021, n.1569

Figli maggiorenni portatori di handicap grave

Ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minoriex art. 337 septies c.c., il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, richiamato dall’art. 37 bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni.

Cassazione civile sez. I, 29/07/2021, n.21819

Mantenimento dei figli maggiorenni

L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.

Tribunale Nuoro sez. I, 05/03/2021, n.120

Figli maggiorenni: la perdita dell’occupazione

L’obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne cessa nel momento in cui quest’ultimo, terminato il ciclo di studi, reperisce un’attività lavorativa adeguata alla sua professionalità ed è in grado di sostenersi; tale obbligo non rivive nell’ipotesi in cui l’attività.

Tribunale Cuneo sez. I, 28/01/2021, n.74

Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: limiti

Permane l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, fino a che questi non abbiano raggiunto l’indipendenza economica, ovvero fino a che il mancato svolgimento di un’attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato del figlio medesimo.

Tribunale Vasto sez. I, 18/01/2021, n.19

Raggiungimento dell’autosufficienza economico reddituale

In tema di dovere di mantenimento dei figli maggiorenni, che hanno raggiunto un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un’occupazione) costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole. La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituiscono un altro elemento probatorio rilevante.

Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell’autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all’interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d’iniziativa e d’impegno verso un obiettivo prescelto.

Corte appello Roma sez. famiglia, 18/11/2020, n.5708

Mantenimento dei figli maggiorenni: l’onere della prova

Il diritto all’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne cessa con la maggiore età, quando si presume raggiunta la capacità lavorativa e con essa l’idoneità al reddito. Tale presunzione può essere superata e il Giudice può riconoscere un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, se questi dimostra di essere in una condizione dinon autosufficienza incolpevole, perché impegnato con diligenza in un percorso formativo o perché ancora privo di un’occupazione, nonostante un’attiva e ragionata ricerca. Ciò in ossequio alla funzione educativa del mantenimento e al principio di auto responsabilità.

In ogni caso, superato il lasso di tempo mediamente occorrente per inserirsi nel mercato del lavoro, il diritto al mantenimento viene meno, a meno che il figlio non provi non solo di non aver potuto trovare il lavoro desiderato per causa a sé non imputabile, ma anche che non fosse conseguibile nessun’altra occupazione idonea a renderlo autonomo. In ossequio al principio di prossimità della prova, l’onere della prova della sussistenza dei presupposti per il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, ovvero del figlio o del genitore con lui convivente, che possono fornirla anche tramite il ricorso a presunzioni.

Tribunale Cosenza sez. II, 03/10/2020, n.1668

Riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni

Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica, ma di avere altresì curato, con impegno, la propria preparazione professionale o tecnica, e di essersi adoperato nella ricerca di un lavoro.

Il giudice di merito è tenuto ad effettuare, caso per caso, una valutazione delle circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione della casa familiare, mediante l’utilizzo di criteri il cui rigore è proporzionalmente crescente in relazione all’età dei beneficiari. Tale obbligo tuttavia non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, ritenendosi giustificato il diritto del figlio nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni.

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, n.17183

Studente universitario con un lavoro part-time

Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (nella specie, la Corte ha ritenuto che l’iscrizione all’università non può bastare per sancire il diritto del figlio a percepire il contributo economico del padre. Rilevante il fatto che il ragazzo avesse allo stesso tempo un contratto di lavoro a tempo indeterminato, seppur part-time).

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2020, n.11186

Obbligo dei genitori al mantenimento dei figli

L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degliartt. 147e148 cod. civ., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.

In particolare, la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell’avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età.

Tribunale Cosenza sez. I, 12/07/2019, n.1559

Mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti: quando l’obbligo viene meno?

La dichiarazione di cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti deve essere sorretta da un accertamento di fatto del giudice che abbia riguardo a vari fattori, tra i quali l’acquisizione di una condizione di indipendenza economica, l’età, l’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, oltre che l’impegno profuso verso la ricerca di un’occupazione lavorativa e, in particolare, la complessiva condotta personale e il raggiungimento della maggiore età dell’avente diritto.

Cassazione civile sez. I, 17/07/2019, n.19135

Revoca dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne

La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell’avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (nel caso di specie il tribunale ha rigettato la domanda di assegno di mantenimento in favore del figlio, tenuto conto dell’età – 25 anni -, del fatto che il figlio non si sia posto nelle condizioni ed abbia posto in essere l’attività necessaria al fine di conseguire una adeguata indipendenza economica – studi universitari non terminati -, e ciò non sia avvenuto per cause a lui non imputabili).

Tribunale Catania sez. I, 15/01/2019, n.179

Inadempimento dell’obbligo di mantenimento in favore dei figli

In tema di reati contro la famiglia, la violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, cui si applica la disposizione dell’art. 12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898, stante il richiamo operato dalla previsione di cui all’art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, riguarda unicamente l’inadempimento dell’obbligo di mantenimento in favore dei figli (minorenni e maggiorenni), dovendosi escludere l’inadempimento di analogo obbligo posto nei confronti del coniuge separato, cui è applicabile la tutela già predisposta dall’art. 570 cod. pen..

Cassazione penale sez. VI, 12/04/2018, n.24947

Cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli non autosufficienti

La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto.

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2018, n.5088

Variazione delle modalità di mantenimento del figlio maggiorenne

La controversia relativa alla variazione delle modalità di mantenimento del figlio maggiorenne esula dalle competenze collegiali, rientrando tra quelle del Tribunale in composizione monocratica.

Tuttavia, anche qualora essa sia stata introdotta nelle forme del rito camerale ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., ma: a)non vi sia eccezione delle parti in relazione al procedimento instaurato; b) si sia realizzato il rispetto del principio del contraddittorio e delle garanzie difensive della parte resistente; c) il mutamento del rito rischierebbe, nel caso concreto, di ledere il principio costituzionale della ragionevole durata del processo; tutte le riferite circostanze inducono, comunque, ad emettere la decisione da parte del Collegio, dovendosi ritenere, ricorrendo i suddetti presupposti, ugualmente rispettati i principi del giusto processo nell’ambito del procedimento instaurato, posto anche il contenuto sostanzialmente decisorio che, per consolidata giurisprudenza, hanno i suddetti provvedimenti

Tribunale Roma sez. I, 16/06/2017

Assegno di mantenimento al maggiorenne non autosufficiente

Nel caso in cui con ordinanza presidenziale sia stata disposta la corresponsione dell’assegno di mantenimento direttamente in favore dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve comunque riconoscersi in capo al genitore, ritenuto titolare di una legittimazione concorrente, il diritto a rivendicare e a ricevere l’assegno.

Deve, dunque, essere considerato valido l’atto di precetto che, come nel caso di specie, è stato intimato dal genitore in favore del quale era stata spedita, in forma esecutiva, la suindicata ordinanza, al fine di ottenere quanto dovuto a titolo di mantenimento in favore dei figli.

Tribunale Caltanissetta, 19/06/2017

DOWNLOAD PDF ARTICOLO

Richiedi una consulenza ai nostri professionisti


Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated: 03/07/2023

Views: 6015

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.